Il Governo assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione con la Legge europea e la Legge di delegazione europea, secondo quanto previsto dalla Legge n. 234 del 2012 (art 30). In particolare, la Legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative volte all'attuazione di atti legislativi europei, alla modifica o abrogazione di disposizioni vigenti (limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell’ordinamento ai pareri motivati) o alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE.
Con la Legge di delegazione europea vengono, inoltre, conferite al Governo le deleghe per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee o altri atti dell'Unione Europea. Questi decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro con competenza prevalente secondo le procedure e le scadenze di delega indicate dagli articoli 31 e 32 della Legge n. 234/2012 e sono predisposti con il coinvolgimento dei Ministeri interessati attraverso un’attività coordinata dall'Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei.
Nella stessa Legge di delegazione è conferita la delega biennale al Governo per la predisposizione delle sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, non idonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
Infine, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della citata legge n. 234 del 2012, in combinato disposto con l'articolo delle leggi di delegazione europea che vengono annualmente approvate, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei suindicati decreti legislativi di attuazione delle direttive europee o altri atti dell'UE, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti.
Il decreto legislativo viene sottoposto all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri e, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Acquisito anche il parere degli organi parlamentari, il provvedimento viene di nuovo sottoposto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Dopo l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica e il visto del Guardasigilli, il decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In questa sezione, presentiamo l'iter seguito per l'adozione degli atti europei: dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE alla pubblicazione del decreto di recepimento nella Gazzetta Ufficiale italiana.