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Diritto di stabilimento

I cittadini dell'Unione Europea, di uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera che possiedono una qualifica professionale conseguita nel paese di origine, possono accedere ed esercitare la propria professione, se regolamentata previo riconoscimento della qualifica posseduta. La domanda deve essere presentata all'Autorità italiana competente.

L'Italia regolamenta le professioni inserite in un apposito elenco pubblicato sul portale 'Impresa in un giorno'

Se la professione è regolamentata in Italia ma non nello Stato di provenienza, i cittadini europei possono ottenere l'accesso e l'esercizio se hanno maturato una esperienza professionale di un anno negli ultimi dieci anni e hanno conseguito uno o più attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente dello Stato di provenienza.

Se la professione non è regolamentata in Italia, i cittadini europei non devono presentare alcuna domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica o titolo poiché l'accesso e l'esercizio dell'attività è libero, fatti salvi i requisiti per l'esercizio della professione.

I cittadini europei possono contattare il Centro di assistenza per ogni tipo di informazione e aiuto.

Questa sezione contiene approfondimenti su:

  • Presentazione della domanda
  • Accoglimento o rigetto della domanda
  • Misure compensative
  • Formazione presso Stato extra-UE professioni a struttura particolare e titoli assimilati
  • Accesso parziale

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da 1 a 5 - Totale: 5

11 febbraio 2020

Presentazione della domanda

I cittadini europei che vogliono svolgere stabilmente la propria attività in Italia devono presentare la domanda per il riconoscimento della propria qualifica professionale all'Autorità italiana competente.

11 febbraio 2020

Accoglimento o rigetto della domanda

L'Autorità nazionale che esamina la domanda per il riconoscimento di una qualifica professionale deve concludere l'istruttoria con una decisione debitamente motivata nel più breve tempo possibile e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutta la documentazione da parte del richiedente.

11 febbraio 2020

Misure compensative

La domanda per il riconoscimento della qualifica professionale può essere accolta previo superamento di misure compensative, quando esistono differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione italiana nonché tra le attività professionali esercitate nel paese di provenienza e quelle previste per la stessa professione in Italia, che non possono essere compensate da un'esperienza professionale e/o da una formazione supplementare.

11 febbraio 2020

Formazione presso Stato extra-UE professioni a struttura particolare e titoli assimilati

I cittadini europei in possesso di una qualifica conseguita in un Stato extra-UE che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica da parte dell'Autorità italiana, devono - nel solo caso di una professione in ambito sanitario - iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente, entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica.

11 febbraio 2020

Accesso parziale

L'accesso parziale alla professione consente al professionista di esercitare la propria attività in Italia solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di provenienza, sebbene tale attività si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata in Italia.

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