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Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati dell'UE.

Nell'ambito di tale compito, la Corte di Giustizia:

  • controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione Europea;
  • assicura l'osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai trattati;
  • interpreta il diritto dell'Unione su domanda dei giudici nazionali.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sede a Lussemburgo e comprende due organi giurisdizionali:

  • la Corte di Giustizia;
  • il Tribunale.

Un terzo organo, il Tribunale della Funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale nel contesto della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione.

Poiché ogni Stato membro ha una propria lingua e un sistema giuridico specifico, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un'istituzione plurilingue. Il suo regime linguistico non conosce esempi analoghi in nessun altro organo giurisdizionale al mondo, poiché ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione Europea può essere lingua processuale. La Corte è in effetti tenuta ad osservare un plurilinguismo integrale a motivo della necessità di comunicare con le parti nella lingua processuale e di garantire la diffusione della sua giurisprudenza in tutti gli Stati membri.

La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro e da 11 avvocati generali, il Tribunale è composto da 2 giudici per Stato membro. Giudici e avvocati generali sono designati, di comune accordo tra gli Stati Membri e per un mandato di sei anni rinnovabile, tra le "personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza".

I giudici della Corte di Giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente per un periodo di tre anni rinnovabile.

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