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Regno Unito-UE e la clausola di recesso: cosa stabilisce il Trattato

25 giugno 2016

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è votato per decidere se restare o meno nell'Unione Europea. La domanda del referendum è stata: il Regno Unito dovrebbe rimanere un membro dell'Unione Europea oppure lasciare l'Unione Europea?

La maggioranza dei cittadini britannici si è espressa a favore dell'uscita dall'UE. Per effetto del risultato del voto è stata attivata la procedura di recesso dall'Unione prevista dall’art. 50 del Trattato sull'UE. 

L'art. 50 attribuisce ad ogni Stato membro il diritto unilaterale di "decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione". In tal caso, lo Stato "notifica tale intenzione al Consiglio europeo", ovvero ai capi di Stato e di governo. In tale sede, vengono formulati degli "orientamenti" in base ai quali l'Unione Europea "negozia e conclude" con lo Stato interessato "un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione".

"L'accordo - prevede ancora il Trattato - è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione al Parlamento europeo". I trattati "cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica" salvo che il Consiglio europeo "d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine".

I due anni valgono comunque come limite per stabilire le modalità di recesso dall'UE e non per rinegoziare i rapporti con l'Unione che potrebbe invece impegnare le parti per vari anni. In ogni caso, lo Stato che recede "non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio Europeo e del Consiglio che lo riguardano".

Trattato di Lisbona , Brexit
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