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Valutazione e trasparenza

13 gennaio 2016

Per garantire che, nel complesso, gli effetti positivi degli aiuti di Stato (il conseguimento dei loro obiettivi originali) continuino ad essere prevalenti rispetto ai potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, ed evitare indebite distorsioni del mercato, la Commissione richiede che alla maggiore semplificazione sia associata una maggiore trasparenza degli aiuti, il potenziamento dei controlli sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale ed europeo e una valutazione efficace.


Trasparenza

La Commissione europea considera la trasparenza degli aiuti di Stato come lo strumento essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato in quanto favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica.

Per la realizzazione dell'obiettivo della trasparenza, il Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 prevede che gli Stati membri istituiscano siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma dello stesso regolamento. In ottemperanza alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, occorre utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet.

E' previsto che il sito web della Commissione europea contenga i collegamenti ai siti sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

Le informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Le Amministrazioni devono ottemperare all'obbligo di pubblicazione, sia degli aiuti soggetti a notifica, sia di quelli esentati, entro il 1 luglio 2016, come previsto dall'articolo 9 del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014, adottato il 17 giugno 2014, nonché dai singoli Orientamenti della Commissione Europea in relazione ai diversi settori economici, in esito al processo di modernizzazione.

Valutazione

La Commissione europea ha introdotto la necessità della valutazione degli aiuti di Stato da parte degli Stati membri per i regimi superiori a 150 milioni di euro l'anno, anche ove rientrino nel Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, del 17 giugno 2014 (RGE), che devono essere corredati di un piano di valutazione da notificare alla CE.

Tale obbligo è previsto sia nei vari orientamenti relativi agli aiuti soggetti a notifica, sia nel nuovo RGE.

La valutazione degli effetti delle politiche pubbliche deve essere tale da determinare in quale misura l'intervento abbia contribuito al raggiungimento di un certo risultato e, quindi, verificare se la misura produce effetti positivi o negativi, valutare l'entità di tali effetti e se i cambiamenti osservati sono davvero attribuibili all'intervento.

La valutazione ex-post non dovrebbe fermarsi alla sola analisi dei potenziali effetti distorsivi dei regimi di aiuto ma dovrebbe indagare l'impatto micro e macro economico nelle aree interessate e gli eventuali effetti in termini di coesione economica.

aiuti di Stato
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