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Approvata la direttiva che riforma il diritto d'autore

15 aprile 2019

simbolo copyright

Dopo un lungo negoziato, il 15 aprile il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva la direttiva che riforma il diritto d'autore nel mercato unico digitale (copyright). Il governo italiano - non ravvisando nel testo la piena tutela della libertà di informazione, espressione e creatività - ha votato contro il provvedimento, insieme a Paesi Bassi, Polonia, Lussemburgo, Finlandia e Svezia. Astenuti Belgio e Slovenia.

Il provvedimento contiene articolate disposizioni per adattare al contesto digitale il sistema di eccezioni e limitazioni alla protezione del diritto d'autore, armonizzandolo in misura più incisiva a livello UE.

Il testo è stato presentato il 14 settembre 2016 dalla Commissione europea in seguito alla Comunicazione del dicembre 2015 "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore", che auspicava un aggiornamento della normativa europea in materia di diritto d'autore, nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale.

La proposta è stata particolarmente dibattuta in quanto ha l’ambizione di definire un quadro regolatorio in uno scenario di innovazione tecnologica in accelerazione, con conseguenze dirompenti per quei modelli di produzione, scambio e business attualmente considerati "innovativi".

La direttiva intende inoltre sanare la mancanza di regole che disciplinino le modalità di ripartizione dei profitti (value gap) tra titolari dei contenuti e fornitori di servizi di condivisione dei contenuti online (online content sharing service providers).

I soggetti interessati dalla direttiva - oltre ai cittadini dell'UE - sono gli operatori dell'industria creativa e della stampa, i prestatori di servizi online, i ricercatori, i docenti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale. In particolar modo, la nuova disciplina provocherà un significativo impatto sui servizi di musica in streaming, le piattaforme video on demand, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti, che sono diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di stampa.Tasto copyright

Le novità della direttiva

  • Introduce un nuovo diritto a favore degli editori della stampa (art. 15, in precedenza art. 11), per una durata di due anni, per l’uso digitale delle pubblicazioni giornalistiche. L'utilizzo di singole parole e brevissimi estratti di pubblicazioni di stampa (snippets) non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, ciò significa che le piattaforme rimarranno libere di utilizzare i sopracitati estratti, senza dover richiedere un'autorizzazione da parte degli editori di stampa
  • Rafforza la posizione dei titolari dei diritti, ed in particolare dei creatori e operatori dei settori audiovisivo e musicale nei confronti delle piattaforme online così che venga riconosciuto loro un maggior controllo sui relativi contenuti e, conseguentemente, un'equa remunerazione. In particolare, prevede: 

- l’introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata di autori e artisti nel quadro normativo europeo del diritto d’autore (art. 18)

- la possibilità per autori e artisti di avere informazioni trasparenti sul modo in cui editori e produttori utilizzano le loro produzioni (art. 19)

- un meccanismo di adeguamento contrattuale mediante il quale autori e artisti possono ottenere una quota equa dei profitti qualora la remunerazione concordata originariamente risultasse sproporzionatamente bassa rispetto al successo della loro opera o interpretazione (art. 20)

- la revoca da parte di autori e artisti di diritti sulle loro opere trasferiti a editori e/o produttori qualora questi ultimi non abbiano esercitato i diritti di sfruttamento (art. 22).

  • Incide sul ruolo delle piattaforme online (art. 17, in precedenza art. 13):

- I grandi fornitori di servizi via internet (c.d. Over the top, ad es. Youtube, Facebook) dovranno adottare misure per garantire il buon funzionamento degli accordi con i titolari dei diritti ed evitare la messa a disposizione illegale di contenuti, attraverso ad esempio efficaci tecnologie di riconoscimento di tali contenuti. I fornitori di servizi dovranno anche rendere disponibili per i titolari dei diritti adeguate informazioni sulle misure adottate e, ove necessario, sul riconoscimento e utilizzo delle opere protette. Il dovere di trasparenza è anche previsto, in generale, per garantire un’equa remunerazione degli autori e degli artisti

- Viene riservato trattamento speciale alle nuove piattaforme di portata minore (attive da meno di tre anni nell'Unione e con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 milioni di utenti al mese). Nello specifico - qualora non abbiano espressa autorizzazione per l’utilizzo di determinate opere - non saranno ritenute responsabili qualora siano in grado di dimostrare di aver fatto il possibile per ottenere la predetta autorizzazione e di avere rimosso tempestivamente le opere non autorizzate in caso di segnalazione da parte dei titolari dei diritti (art. 17, comma 6)

  • Tutela gli utenti  

- Le piattaforme dovranno istituire dei meccanismi di reclamo e ricorso per consentire agli utenti di contestare eventuali misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati (art. 17 par. 9).

- Le misure adottate dalle piattaforme in cooperazione con i titolari dei diritti non dovranno pregiudicare l'applicazione di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. In tale prospettiva gli Stati membri dovranno garantire – attraverso eccezioni e limitazioni obbligatorie - che gli utenti possano caricare contenuti da loro creati per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche (17 par. 7). 

  • Disciplina il cosiddetto Text and data mining, ovvero l'estrazione di testo e/o dati finalizzata a ricerca, l'istruzione o la conservazione del patrimonio culturale. In particolare: 

    - E' prevista una eccezione del diritto d'autore, a fini di ricerca o per altri scopi, riconosciuta ad università, organismi di ricerca e altre categorie di utenti. Tale eccezione consentirà l'estrazione di testi e di dati su grandi serie di dati così da promuovere anche lo sviluppo dell'analisi dei dati e dell'intelligenza artificiale in Europa (art. 3, art. 4)

    - Il materiale protetto dal diritto d'autore potrà comunque essere usato dagli studenti e dagli insegnanti, anche a livello transfrontaliero, per finalità illustrative ad uso didattico (art. 5)

    - Non vi sono restrizioni previste dal diritto d'autore in caso di conservazione del patrimonio culturale nei musei, negli archivi o in altri istituti appositamente stabiliti; sarà pertanto possibile digitalizzare il patrimonio culturale dell'UE per conservarlo (art. 6)

    - E' consentito il libero accesso ad opere, film o registrazioni musicali che non sono più disponibili in commercio (c.d. opere fuori commercio) in Europa e alle opere audiovisive europee sulle piattaforme di video on demand (VOD) (art. 8). 

Il ruolo del Dipartimento

Il Dipartimento per le Politiche Europee ha assicurato il coordinamento interministeriale finalizzato a concordare le posizioni da esporre in sede negoziale, ricevendo contributi e indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, dal Ministero dei Beni culturali e dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). 

Il Governo italiano ha seguito con grande attenzione il negoziato, consapevole della portata del tema sia sul piano economico ed occupazionale, sia, più in generale, sul piano dei valori fondamentali della libertà di informazione e di espressione e creatività, libertà che rappresentano condizioni abilitanti per l'evoluzione di una moderna società democratica dalla knowledge economy alla sharing society.

La sfida è estremamente complessa, perché molte sono le esigenze da contemperare: dalla libertà degli utenti della rete alla necessità di tutelare le potenzialità di sviluppo dell'importante settore culturale e creativo del nostro Paese, in un contesto per definizione globale quale quello del mercato digitale.

I costanti e radicali cambiamenti derivanti da tale scenario rendono consigliabile un'estrema prudenza nel definire regole che rischierebbero di introdurre effetti distorsivi – e potenzialmente lesivi delle libertà individuali – senza peraltro raggiungere pienamente le condivisibili finalità perseguite attraverso la riforma del copyright.

L'iter del provvedimento

Il 13 febbraio 2019, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo politico.

Il 26 marzo la Plenaria del Parlamento europeo ha approvato il testo licenziato in esito ai triloghi: 348 voti a favore, 274 contrari e 36 astenuti.

Come detto, il 15 aprile il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva il testo della direttiva. (Favorevoli 20, contrari 6, astenuti 2 Stati membri). 

Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 maggio 2019. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepire le nuove norme nel proprio ordinamento nazionale.

(ultimo aggiornamento: 20 maggio 2019)

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