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Riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito

 L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), ha prodotto inevitabili conseguenze anche sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito.

Al recesso del 31 gennaio 2020, ha fatto seguito un periodo di transizione durato sino al 31 dicembre dello stesso anno.

L'accordo di recesso, insieme a quello sugli scambi commerciali e la cooperazione, sono i principali strumenti che disciplinano le relazioni dell'UE con il Regno Unito (UK).

Le implicazioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali dipendono dal fatto che il possessore della qualifica sia un cittadino dell'UE o del Regno Unito e che la qualifica sia stata ottenuta (per il cittadino dell'UE) o il riconoscimento (per quelli del Regno Unito) sia avvenuto prima della fine del periodo di transizione.

La Commissione europea, a seguito della Brexit, ha prodotto delle linee guida operative per il riconoscimento delle qualifiche professionali (EN - IT) conseguite nel Regno Unito. Nel documento viene effettuata una chiara distinzione tra qualifiche professionali conseguite in UK da cittadini britannici e qualifiche professionali conseguite in UK da cittadini europei sia ai fini dello stabilimento che della libera prestazione di servizi.

Secondo il diritto dell'UE, i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di esercitare una professione regolamentata, sia come lavoratori subordinati sia come autonomi, in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica.

In tale contesto, i cittadini dell'UE godono di diritti procedurali e sostanziali specifici per quanto riguarda il riconoscimento delle loro qualifiche da parte di un paese dell'UE diverso da quello in cui le hanno acquisite (cfr. direttiva 2005/36/CE).

A seconda della professione, possono essere applicati regimi di riconoscimento differenti. Per alcune, come quella di avvocato e revisore legale dei conti, possono applicarsi norme specifiche.

In generale, il regime dell'UE non si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali detenute da cittadini di paesi terzi, salvo per vigenti disposizioni specifiche, ad esempio quelle per i cittadini svizzeri e i cittadini dello Spazio economico europeo (SEE).

L'Italia estende ai titoli conseguiti in paesi terzi la direttiva 2005/36/CE in attuazione degli artt. 39, 49 e 50 del DPR 394/99 e s.m.i., con alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata e in merito all'applicazione dell'eventuale misura compensativa.

Di norma, le qualifiche ottenute dai cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito, prima del 1° gennaio 2021, sono a tutti gli effetti qualifiche dell'UE.

Le norme e i regimi di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE si applicano al riconoscimento di tali qualifiche per tutti i tipi in essa contemplate (titoli di formazione; esperienza professionale; attestati di competenza) e senza limiti temporali.

Clicca qui per leggere le FAQ riguardanti unicamente il riconoscimento delle qualifiche professionali detenute da cittadini dell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito sono cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE. Ciò significa che non possono più fare affidamento sul regime dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Per maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito, leggi la nota della Commissione europea sui diritti dei cittadini del Regno Unito ai sensi dell'accordo di recesso

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