Esplora contenuti correlati

Accesso parziale

11 febbraio 2020

L'accesso parziale alla professione consente al professionista di esercitare la propria attività in Italia solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di provenienza, sebbene tale attività si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata in Italia.

L'accesso parziale non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico.

L'Autorità italiana può concedere l'accesso parziale, previa valutazione caso per caso, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • le differenze tra l'attività professionale esercitata legalmente nello Stato UE di provenienza e la professione regolamentata in Italia devono essere tali che l'applicazione di misure compensative non consenta al richiedente di completare il programma di formazione richiesto dalla normativa italiana per avere accesso totale alla professione regolamentata;
  • l'attività professionale può essere oggettivamente separata dalle altre attività relative alla professione regolamentata in Italia;
  • il professionista è pienamente qualificato ad esercitare nello Stato di provenienza l'attività professionale per la quale chiede l'accesso parziale.

Quando l'Autorità concede l'accesso parziale, il professionista esercita l'attività con il titolo professionale dello Stato UE di provenienza.

Torna all'inizio del contenuto