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Le norme adottate dall'UE col quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all'entità della loro attività economica, facendo riferimento al loro costo del lavoro (spesa per i stipendi e salari), fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che presenta queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese, che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.

Inoltre, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.

Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

La Commissione aveva già adottato un quadro temporaneo nel 2008 in risposta alla crisi finanziaria mondiale.


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