Qualifiche professionali ottenute in un paese terzo
1 agosto 2025
La direttiva 2005/36/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo propria normativa, qualifiche professionali acquisite da un cittadino al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Gli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) consentono ai cittadini in possesso di una qualifica professionale conseguita in un Paese Terzo di ottenere il riconoscimento della propria qualifica in Italia.
La domanda di riconoscimento va presentata alle autorità competenti indicate sul portale ”Impresa in un giorno” .
Il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite fuori dall'UE implica tuttavia alcune formalità in più, sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata. Nell'inoltrare la domanda per il riconoscimento della qualifica professionale il richiedente dovrà produrre, tra l'altro, il permesso di soggiorno. Ovviamente il cittadino che presenta la domanda mentre risiede ancora nel suo Paese dovrà essere in regola con il visto di ingresso al termine della procedura di riconoscimento.
Per prassi, le Autorità competenti richiedono anche la "dichiarazione di valore in loco" relativa al titolo professionale abilitante. La "dichiarazione di valore in loco" è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale dichiarazione viene emessa esclusivamente dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Per informazioni sull’ottenimento della citata dichiarazione occorre rivolgersi esclusivamente alle autorità diplomatiche competenti.
Le persone a cui è stato accordato lo status di rifugiato e che non sono in possesso di documentazione ufficiale completa relativa a studi, qualifiche ed esperienza professionale, per avere assistenza possono rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Dichiarazione di valore per i titolari di protezione internazionale in Italia – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) oppure al CIMEA - Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche.
I rifugiati e i richiedenti asilo che non hanno portato con se i documenti relativi ai loro studi o alla qualifica professionale conseguita nel proprio Paese possono chiedere il Passaporto Europeo delle Qualifiche dei Rifugiati > Leggi l'approfondimento curato dal Consiglio d'Europa.
Esclusivamente per le professioni in ambito sanitario, il decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute perde efficacia nei seguenti casi:
- se il cittadino non si è iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica;
- se non è stato utilizzato, a fini lavorativi, per le professioni non costituite in ordini o in collegi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.
Per ottenere il rinnovo del decreto, il cittadino deve rivolgersi nuovamente al Ministero della Salute seguendo la procedura indicata sul sito del Ministero.
Tutti i cittadini in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non UE, se hanno ottenuto il riconoscimento già in un altro Stato membro possono ottenere in Italia il riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE, solo nel caso in cui abbiano esercitato la professione per almeno tre anni nello Stato membro che ha già riconosciuto le proprie qualifiche. In questo caso, devono presentare un attestato rilasciato dall'Autorità competente del Paese che ha effettuato il riconoscimento attestante l'esperienza professionale di tre anni.
Ai cittadini con titolo conseguito al di fuori del territorio dell’Unione Europea non è consentita la libera prestazione di servizi.
La Commissione sta attuando una serie di nuove iniziative comprese in un pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti, destinate a rendere l'Unione Europea più attraente per i talenti provenienti da paesi terzi e a facilitare la mobilità al suo interno. Le misure comprendono un bacino di talenti dell'UE, inteso a favorire l'incontro tra i datori di lavoro nell'Unione e le persone in cerca di lavoro nei paesi terzi, e misure volte a promuovere il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il 15 novembre 2023 è stata emanata la Raccomandazione (UE) 2023/2611 della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi che permette alle Autorità dei vari Stati Membri di avvicinare il sistema di riconoscimento delle qualifiche ottenute in ambito UE a quello previsto per i cittadini di Paesi terzi. L'obiettivo è consentire alle autorità nazionali competenti in materia di riconoscimento di semplificare e sveltire le procedure, migliorando la comparabilità delle qualifiche dei paesi terzi e le modalità di valutazione delle competenze delle persone in cerca di lavoro. In questo modo si renderebbe più celere l'iter per il riconoscimento e sarà più facile colmare le carenze attualmente esistenti in alcuni settori professionali dell'UE in particolare nell'ambito delle professioni regolamentate prioritarie.