Professioni a struttura particolare e titoli assimilati
1 agosto 2025
Per le professioni 'a struttura particolare' (rientranti nell'ex Allegato II della direttiva 2005/36/CE, abrogato dalla nuova direttiva 2013/55/UE), i cittadini europei devono possedere una certificazione dello Stato UE di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo e dell'esperienza conseguita con il livello di qualifica previsto dalla normativa (art. 11, lettera c, punto i della direttiva 2005/36/CE), vale a dire una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale.
È possibile, inoltre, chiedere il riconoscimento anche per i titoli assimilati. Per titolo assimilato si intende ogni titolo di formazione o insieme di titoli rilasciati da un'Autorità competente nello Stato di provenienza che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'UE nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta dal suddetto Stato come di livello equivalente e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio (o prepara all'esercizio) alla professione di cui si chiede il riconoscimento in Italia.