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Unione Europea, approvato il nuovo documento di viaggio provvisorio

26 giugno 2019

Il Consiglio dell'UE, con il parere favorevole della Commissione europea, ha adottato la direttiva che regola e facilita la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati in paesi terzi, semplificando le procedure di rilascio del documento provvisorio di viaggio in caso di smarrimento, furto o danneggiamento.

Questo provvedimento è stato preso per rendere più semplice l'emissione di un documento di viaggio provvisorio che permetta al cittadino di rimpatriare: la direttiva pertanto rende più efficace ed immediato l'esercizio della tutela consolare per i viaggiatori non rappresentati in paesi terzi.

Prossime tappe

La direttiva verrà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La Commissione adotterà quindi atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE. Gli Stati membri disporranno di due anni per adottare tali prescrizioni tecniche complementari nonché eventuali norme legislative e disposizioni giuridiche necessarie per conformarsi alla direttiva in oggetto. Cominceranno quindi ad applicare le misure concordate 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche.

Cos'è il documento di viaggio provvisorio

Il documento di viaggio provvisorio - in inglese ETD, Emergency Travel Document - è un documento di sola andata che permette al titolare di rimpatriare o (eccezionalmente) raggiungere un'altra destinazione, nel caso in cui il proprio documento originale venga ad esempio smarrito o rubato. Lo Stato membro che presta assistenza procederà quindi a una verifica della cittadinanza e dell'identità del cittadino in questione presso lo Stato membro di origine di quest'ultimo. Le consultazioni fra gli Stati membri dovrebbero avere luogo quanto più rapidamente possibile, in linea generale entro cinque giorni.

Il documento di viaggio provvisorio rilasciato dovrebbe avere una validità pari alla durata del viaggio e, salvo circostanze eccezionali, non superiore a 15 giorni di calendario. Avrà un modello uniforme (costituito da un modulo e da un adesivo), conterrà tutte le informazioni necessarie e soddisferà elevati requisiti tecnici per evitare la contraffazione e la falsificazione.

 

Commissione europea
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