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Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2022

9 dicembre 2022

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 9 dicembre 2022 ha approvato, in esame preliminare, su proposta - tra gli altri - del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nove decreti legislativi di attuazione di direttive europee o adeguamento della normativa nazionale ad altrettanti regolamenti o direttive dell'Unione Europea.

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Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 

Il regolamento introduce un nuovo regime armonizzato UE, con possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente. Il nuovo regime stabilisce, tra l'altro, requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme e per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing e prevede un'autorizzazione unica agli operatori, con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall'ESMA) e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.

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Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 

La normativa apporta limitate modifiche alla disciplina in vigore, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di alcune disposizioni del regolamento sui "Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs" alle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

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Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 

La direttiva fa parte del "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali", un insieme di misure approvato a livello europeo per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese dell'UE sui mercati finanziari a seguito della crisi COVID-19, il cui obiettivo generale è quello di rimuovere gli oneri burocratici non necessari, introducendo misure calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.

La normativa introduce l'esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, quando il servizio d'investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate; sospende fino al 28 febbraio 2023 l'obbligo della comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (best execution) forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione; introduce misure volte a sostenere i derivati su merci.

Inoltre, si attua una importante semplificazione degli obblighi informativi, prevedendo che:

  • tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva espressa richiesta del cliente;
  • per le transazioni in strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possano essere fornite dopo la conclusione dell'operazione (sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell'operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni);
  • per i clienti professionali: le informazioni su costi e oneri siano dovute soltanto per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio; non sia dovuta l'informativa relativa ai costi e benefici degli switch di portafoglio, salva esplicita richiesta del cliente; non siano dovute, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta, la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza;
  • nelle operazioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini con controparti qualificate, le imprese di investimento hanno la possibilità di non sottostare agli obblighi di natura informativa, a quelli di valutazione di adeguatezza, a quelli di best execution e a quelli relativi alla gestione degli ordini.

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Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE 

La direttiva mira a consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e ad assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell'Unione Europea, contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, si consente agli enti legittimati che agiscano nell'interesse dei consumatori di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (definiti, nella normativa nazionale, come "compensativi"), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'UE. Inoltre, si bilancia il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l'esigenza di prevenire l'abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

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Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la Direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la Direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012 

La direttiva rientra nell'ambito del "Pacchetto Mobilità dell'UE", che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada. Il decreto costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio. Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia. La disciplina speciale riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro. Si prevede, inoltre, che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell'Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato UE o a parti di esso. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.

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Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) 

In ottemperanza alla legge di delegazione europea 2021 e alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, il testo:

  • rivede e introduce norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori di rilevanza sanitaria;
  • stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
  • introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e dell'allocazione delle risorse;
  • migliora l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura e assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, volta a fornire un'informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

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Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

La direttiva estende l'ambito dell'intervento di armonizzazione, che si amplia, rispetto alle sole fusioni transfrontaliere, anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. La finalità è di incentivare la libertà di stabilimento e di assicurare il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell'integrazione europea, come la promozione sociale e del dialogo sociale.

Le disposizioni forniscono alle società operanti nel mercato interno e nello spazio economico europeo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.

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Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

L'ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

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Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

Il testo disciplina il sistema sanzionatorio, da attuare sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, nei casi in cui le sanzioni non siano più stabilite dalla nuova normativa europea ma siano lasciate all'autonoma regolamentazione degli Stati membri.

Le riduzioni e le esclusioni previste sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, assicurando nel contempo un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

La nuova normativa prevede per la prima volta un sistema che integra il sostegno concesso ai beneficiari con l'obbligo di rispettare le norme relative ai rapporti di lavoro, sia come percettori dei pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale (c.d. condizionalità sociale).

Si prevede una procedura di "ravvedimento operoso", con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario, nei tempi indicati, agli obblighi nazionali in materia di legislazione sociale e di lavoro.

(fonte: Consiglio dei Ministri)

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