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Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020

30 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri svoltosi venerdì 30 ottobre 2020 ha approvato - in esame preliminare - tredici provvedimenti di recepimento di atti europei che riguardano il mandato d'arresto europeo e l'istituzione della Procura europea; la pubblicazione obbligatoria per l'offerta pubblica o l'ammissione ai mercati regolamentati e fondi comuni monetari; norme sull'importazione di metalli, minerali e gas; la sicurezza alimentare e i controlli sanitari sugli animali.


MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi relativi, rispettivamente, all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, e all'attuazione della cooperazione rafforzata tra Stati sull'istituzione della Procura europea.

Mandato d'arresto europeo
Il decreto, tra l'altro, adegua la normativa interna alle disposizioni relative al mandato d'arresto europeo, in particolare riguardo ai motivi di non esecuzione facoltativa del mandato stesso, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell'ordinamento e tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri. Il testo, inoltre, chiarisce che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Procura europea
La Procura avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.

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PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE AI MERCATI REGOLAMENTATI E FONDI COMUNI MONETARI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

Regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato
Il regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto "regolamento prospetto") stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

La riforma introdotta mira a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati. I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. Pertanto, il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all'accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il regolamento prevede per tutti i tipi di emittenti norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze e rende il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori. Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

  1. emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un'emissione secondaria;
  2. piccole e media imprese;
  3. emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli;
  4. emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.

Inoltre, si intende incentivare l'uso del "passaporto" transfrontaliero per i prospetti approvati, che è stato introdotto dalla precedente direttiva.

Regolamento sui fondi comuni monetari
Il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari (FCM) e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Prevede inoltre una politica standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri investitori.

Il testo contiene anche norme volte a garantire che i fondi investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell’affidabilità creditizia, tramite l’introduzione di regole di valutazione chiare e armonizzate. Queste misure garantiscono che la liquidità degli FCM sia adeguata a soddisfare le richieste di riscatto degli investitori.

Infine, una regola comune sui rating garantisce che i gestori dei fondi e gli investitori cessino di affidarsi a quelli emessi da soggetti esterni, che potrebbero danneggiare il funzionamento del mercato monetario in caso di declassamenti. Queste misure sono accompagnate dal rafforzamento dei requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e rendimento del suo investimento.

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NORME SULL'IMPORTAZIONE DI METALLI, MINERALI E GAS

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che introducono norme di adeguamento della normativa nazionale, rispettivamente, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di diligenza nell'approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Di seguito le principali novità introdotte.

Obblighi per gli importatori UE di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
Il regolamento disciplina gli obblighi, che si applicano dal 1° gennaio 2021, che gli importatori dell'Unione dovranno rispettare per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, demandando ai singoli Stati membri l'adozione della relativa regolamentazione.

Il decreto legislativo prevede la designazione del Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità nazionale competente per l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento e per il controllo ex post nei confronti degli importatori, anche attraverso una apposita piattaforma web. Tra l'altro, si prevede che l'Autorità si attivi per diffondere la conoscenza dei contenuti del regolamento da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione Europea, e che svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile. Si prevede l'utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, anche per gestire digitalmente i controlli ex post.

Inoltre, si individuano gli importatori che sono soggetti ai controlli, con priorità nei confronti di quelli con i più alti volumi di traffico. La procedura di controllo dovrà concludersi, di norma, entro sessanta giorni. L'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro all'importatore che non ottemperi, nei termini stabiliti, alle richieste o non consenta ispezioni e accertamenti e la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro all'importatore che non adotti le misure correttive secondo le modalità e nei termini indicati.

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas
Il regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione Europea. In particolare, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, si prevedono misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà. Il decreto disciplina alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente, in modo da includere, tra i compiti del Ministero dello Sviluppo Economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

Inoltre, si introducono sanzioni amministrative nei casi di violazione del regolamento e si stabilisce che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà siano a carico del sistema del gas naturale.

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NORME SULL'IMPORTAZIONE DI METALLI, MINERALI E GAS

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

I decreti mirano a raccogliere in testi unici, divisi per settore, le norme che riguardano la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e sementi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in modo da rappresentare un punto di riferimento unico ed omogeneo per gli operatori. A tal fine sono state coordinate le disposizioni preesistenti, apportate le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

In dettaglio i decreti legislativi riguardano: la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri; la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive e la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

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SICUREZZA ALIMENTARE E CONTROLLI SANITARI SUGLI ANIMALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di sicurezza alimentare e controlli sanitari sugli animali.

Il regolamento introduce particolari novità in materia di controlli disponendo: 

  • un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare;
  • una migliore efficienza dei controlli ufficiali, con una frequenza proporzionata al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni;
  • l'istituzione dei posti di controllo frontalieri per l'armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell'UE;
  • la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da Paesi terzi;
  • i controlli nel settore dell'e-commerce; 
  • una base legale più solida contro le frodi;
  • un miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli.
Consiglio dei Ministri , direttive europee
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