Governo italiano
lingua attiva: Italiano (Italia) ITA

Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021

Il Consiglio dei Ministri svoltosi mercoledì 27 ottobre 2021 ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di norme europee. I testi tengono conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi

Il regolamento, che ha sostituito la direttiva 98/8/CE, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti. Le disposizioni si fondano sul principio di precauzione, a protezione, in particolare, delle categorie di persone più deboli. Nello schema si prevedono fattispecie analoghe a quelle attualmente previste dal decreto legislativo n. 174 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/8/CE. Il testo disciplina, tra l'altro, le sanzioni in caso di commercializzazione di prodotti in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 516 a 5.160 euro. Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un prodotto non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione. Sono previste, inoltre, sanzioni minori, pecuniarie e non detentive, per la messa a disposizione sul mercato italiano, in assenza di autorizzazione, di un biocida per il quale è prevista l'autorizzazione semplificata o nel caso in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro e identico a un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo. Ulteriori sanzioni sono previste per la sperimentazione o realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che interessino biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista, o che determinino dispersione nell'ambiente degli stessi, nonché per l'inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti dell'autorità competente.

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 

***

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio

Il testo prevede, tra l'altro:

  • l'arresto da tre a nove mesi o l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro per violazioni alle restrizioni all'esportazione e all'importazione di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per chi viola le norme sull’utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione, sullo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti o miscele, sull'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio o sulle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che richiedono l'uso del mercurio;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione del regolamento e la sanzione da 4.000 a 20.000 euro per quelli che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama e la stessa sanzione, nonché la chiusura temporanea dell'attività, per quelli che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale in violazione delle norme, fino all'installazione di idonei separatori di amalgama.

Viste le possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio, viene anche esclusa la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio

Fonte: Palazzo Chigi

Consiglio dei Ministri , direttive europee
Torna all'inizio del contenuto