Governo italiano
lingua attiva: Italiano (Italia) ITA

Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020

23 gennaio 2020

Il Consiglio dei Ministri svoltosi giovedì 23 gennaio 2020 ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (Legge di Delegazione europea 2019).

Ha, inoltre, approvato quattro provvedimenti che riguardano l'attuazione di quattro direttive europee sulla lotta contro le frodi finanziarie nell'UE, il mercato del gas naturale, la qualificazione e formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci o passeggeri, gli obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.


LOTTA CONTRO LE FRODI FINANZIARIE NELL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Tra le novità:

  • si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
  • si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione; 
  • si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.

MERCATO DEL GAS NATURALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Le modifiche introdotte mirano, tra l'altro, ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi.

L'obiettivo è di rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione Europea, garantire coerenza del quadro giuridico e, soprattutto, evitare distorsioni della concorrenza e ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas.

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI O PASSEGGERI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2018/645 di modifica della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

La direttiva amplia gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento all'attività di guida professionale ed estendendo così gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti citate.

Inoltre, il decreto prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica e determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite.

OBBLIGHI IN MATERIA DI IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE VENDITE A DISTANZA DI BENI 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l'obbligo, nel caso in cui si sia optato per l'utilizzo del regime MOSS, dell'adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest'ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

Consiglio dei Ministri , direttive europee , Lotta alle frodi
Torna all'inizio del contenuto