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Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020

21 maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri svoltosi giovedì 21 maggio 2020 ha approvato, in via definitiva, tre provvedimenti che riguardano l'attuazione di direttive europee sul mercato del gas naturale, gli obblighi in materia di I.V.A. per le prestazione di servizi e la vendita a distanza di beni, la protezione dei lavoratori a distanza contro i rischi derivati da agenti cancerogeni e mutageni.

MERCATO DEL GAS NATURALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Le modifiche introdotte rispetto alla disciplina vigente mirano, tra l’altro, ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi.

L'obiettivo è di rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione Europea, garantire coerenza del quadro giuridico e, soprattutto, evitare distorsioni della concorrenza e ripercussioni negative sulla sicurezza dell’approvvigionamento del gas.

OBBLIGHI IN MATERIA DI I.V.A. PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE VENDITE A DISTANZA DI BENI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione Europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l'obbligo, nel caso in cui si sia optato per l'utilizzo del regime MOSS, dell'adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore.

Quest'ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell'Unione Europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVATI DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Il testo modifica le norme volte ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all'attuale normativa, si prevede che il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.


(fonte: Palazzo Chigi)

direttive europee , Consiglio dei Ministri
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