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Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri svoltosi domenica 18 ottobre 2020 ha approvato due provvedimenti in via definitiva che riguardano le sanzioni per la violazione del protocollo di Nagoya sulle risorse genetiche e il recupero dei crediti civili e commerciali nell'Unione Europea.


SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI NAGOYA SULLE RISORSE GENETICHE

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

Il testo, tra l'altro, stabilisce le sanzioni per i soggetti che:

  • in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o di analoga documentazione, utilizzino o trasferiscano ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse;
  • non adempiano all'obbligo di interrompere l'utilizzazione di risorse genetiche, nel caso in cui le informazioni in loro possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione;
  • acquisiscano una risorsa genetica che è o può essere causa patogena di un'emergenza sanitaria internazionale, senza adempiere all'obbligo di interrompere le attività in seguito al superamento dei termini indicati nel regolamento;
  • non adempiano agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti sull'accesso e l'utilizzo delle risorse genetiche;
  • nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionale ad esse associate, non adempiano agli obblighi di dichiarazione e trasmissione di documentazione previsti dal regolamento.

Il decreto, infine, individua le autorità incaricate della vigilanza, dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, che corrispondono alle autorità nazionali competenti responsabili per l'applicazione del regolamento stesso, ovvero il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute, ciascuno per quanto di propria competenza, nonché le Regioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle competenti Commissioni parlamentari.

RECUPERO DEI CREDITI CIVILI E COMMERCIALI NELL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa,  sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l'assenza di un'audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Consiglio dei Ministri , direttive europee
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