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Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022

1 dicembre 2022

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 1° dicembre 2022 ha approvato, in esame preliminare, su proposta - tra gli altri - del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, due decreti legislativi di attuazione di direttive europee che riguardano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale e la modernizzazione delle norme europee sulla protezione dei consumatori.

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Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva mira a migliorare il quadro normativo in materia di contrasto ai fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale e introduce, a partire dal 1° gennaio 2023, l'obbligo per i gestori delle piattaforme digitali di comunicare alle amministrazioni fiscali dei Paesi UE i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali nelle operazioni di locazione di immobili, per ricostruirne i volumi d’affari. Le nuove norme impongono ai gestori delle piattaforme l'obbligo di identificare periodicamente, anche tramite soggetti terzi, i venditori, con esclusione di alcune categorie quali, a titolo esemplificativo, quelli per i quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 o meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2 mila euro. I dati identificativi dei venditori dovranno, inoltre, essere comunicati all'Agenzia delle entrate, insieme ai corrispettivi percepiti dagli stessi e al numero di operazioni effettuate, distinguendo a seconda che l'attività di vendita riguardi, o meno, la locazione di beni immobili.

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Il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.

Il decreto amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Si prevede, tra l'altro, che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Inoltre, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche e si arricchisce l'elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell'offerente.

Si integra l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di:

  • mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
  • rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati;
  • utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l'autenticità.

Con riguardo al regime sanzionatorio:

  • si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta;
  • in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro);
  • si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall'AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti;
  • si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali;
  • si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell'irrogare le sanzioni, l'AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l'esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

 

(fonte: Consiglio dei Ministri)

Consiglio dei Ministri , direttive europee
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