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Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2023

11 marzo 2023

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e dei Ministri rispettivamente competenti, ha approvato, in esame definitivo, sei decreti legislativi di attuazione di direttive o di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti dell'Unione Europea. I provvedimenti riguardano la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la protezione delle persone che segnalano ("whistleblowers") le violazioni del diritto dell'Unione, il "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali", le società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, i servizi di crowdfunding, il sistema sanzionatorio riguardante la Politica Agricola Comune.

I testi tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Di seguito l'elenco dei provvedimenti approvati.

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Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE 

La direttiva mira a consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e ad assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell'Unione Europea, contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, si consente agli enti legittimati che agiscano nell'interesse dei consumatori di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (definiti, nella normativa nazionale, come "compensativi"), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'UE. Inoltre, si bilancia il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l'esigenza di prevenire l'abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione 

La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

L'ambito è limitato alle violazioni della normativa europea nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 

La direttiva fa parte del "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali", un insieme di misure approvato a livello europeo per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese dell'UE sui mercati finanziari a seguito della crisi COVID-19, il cui obiettivo generale è quello di rimuovere gli oneri burocratici non necessari, introducendo misure calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.

La normativa introduce l'esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, quando il servizio d'investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate; sospende fino al 28 febbraio 2023 l'obbligo della comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (best execution) forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione; introduce misure volte a sostenere i derivati su merci.

Inoltre, si attua una importante semplificazione degli obblighi informativi, prevedendo che:

  • tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva espressa richiesta del cliente;
  • per le transazioni in strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possano essere fornite dopo la conclusione dell'operazione (sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell'operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni);
  • per i clienti professionali: le informazioni su costi e oneri siano dovute soltanto per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio; non sia dovuta l'informativa relativa ai costi e benefici degli switch di portafoglio, salva esplicita richiesta del cliente; non siano dovute, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta, la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza;
  • nelle operazioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini con controparti qualificate, le imprese di investimento hanno la possibilità di non sottostare agli obblighi di natura informativa, a quelli di valutazione di adeguatezza, a quelli di best execution e a quelli relativi alla gestione degli ordini.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 

La normativa apporta limitate modifiche alla disciplina in vigore, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di alcune disposizioni del regolamento sui "Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs" alle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 

Il regolamento introduce un nuovo regime armonizzato UE, con possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente. Il nuovo regime stabilisce, tra l'altro, requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme e per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing e prevede un'autorizzazione unica agli operatori, con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall'ESMA) e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.

Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

Il testo disciplina il sistema sanzionatorio, da attuare sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, nei casi in cui le sanzioni non siano più stabilite dalla nuova normativa europea ma siano lasciate all'autonoma regolamentazione degli Stati membri.

Le riduzioni e le esclusioni previste sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, assicurando nel contempo un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

La nuova normativa prevede per la prima volta un sistema che integra il sostegno concesso ai beneficiari con l'obbligo di rispettare le norme relative ai rapporti di lavoro, sia come percettori dei pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale (c.d. condizionalità sociale).

Si prevede una procedura di "ravvedimento operoso", con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario, nei tempi indicati, agli obblighi nazionali in materia di legislazione sociale e di lavoro.

(fonte: Consiglio dei Ministri)

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