Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario

12 ottobre 2007

Circolare 12 ottobre 2007
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il sistema di comunicazione delle irregolarità e del recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei finanziamenti comunitari è disciplinato da diversi regolamenti della Commissione europea e del Consiglio, e precisamente:

  • regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonchè all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005;
  • regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche;
  • regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
  • regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
  • regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonchè all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;
  • regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

La normativa comunitaria richiamata impone, in particolare, agli Stati membri di effettuare in via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le «irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario» (si v., ex plurimis, art. 3, regolamento (CE) n. 1681/1994, art. 28, regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3, regolamento (CE) n. 1848/2006), utilizzando appositi moduli contenenti l'indicazione di specifiche informazioni.

Per l'Italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dall'Agenzia delle dogane per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dall'Agenzia delle dogane, rispettivamente per quello che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie.

In considerazione dell'alto numero di «soggetti» tra cui il Ministero dello sviluppo economico per il fondo europeo di sviluppo regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il Fondo sociale europeo incaricati della trasmissione alle citate amministrazioni delle informazioni relative alle irregolarità o frodi rilevate e della conseguente necessità che siano adottati comportamenti uniformi, risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

In proposito, i regolamenti comunitari (art. 1-bis, regolamento (CE) n. 1681/94; art. 27, regolamento (CE) n. 1828/2006; art. 2, regolamento (CE) n. 1848/2006) stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

La norma richiede quindi che sia compiuta un'attività di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una irregolarità.

Appare evidente che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria.

Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarità.

Tale valutazione non può che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.

Nella predetta ipotesi gli organi decisionali sono tenuti a redigere l'apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l'invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali competenti per l'inoltro alla Commissione europea.

Gli organi decisionali provvederanno altresì, in presenza dei presupposti di legge, alla emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze.

Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto «modulo», per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati.

Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte, per consentire il miglioramento qualitativo dell'attività di controllo e l'aggiornamento delle banche dati.

La valutazione da parte degli organi decisionali dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e la trasmissione del modulo dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane.

Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede (si v., tra gli altri, art. 3.3, regolamento (CE) n. 1681/1994 e art. 28.5, regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3.4, regolamento (CE) n. 1848/2006).

Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti all'applicazione dei criteri indicati nella presente circolare, che per i punti in contrasto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione nella medesima materia.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Torna all'inizio del contenuto