Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per l’attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto). Procedura di infrazione 2005/4065 ex art. 226 del Trattato CE.

27 aprile 2006

Circolare 27 aprile 2006
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006

La Commissione europea, con riferimento alla procedura di infrazione n.2005/4065, ha constatato che diverse amministrazioni italiane richiedono ai partecipanti alle gare per il servizio dei buoni pasto l’indicazione della lista degli esercizi convenzionati "attivi", di cui dispongono le società che emettono detti buoni. Un esercizio convenzionato è considerato "attivo" se ha già emesso delle fatture per servizi prestati in favore della società concorrente, in un determinato periodo anteriore alla gara di appalto.

La Commissione ha censurato la pratica di assumere, come criterio di selezione dei candidati o di aggiudicazione dell’appalto, il numero di esercizi di ristorazione aventi in un determinato territorio un rapporto commerciale in corso con la società che emette i buoni pasto, poiché in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte, potrebbero più facilmente disporre di esercizi convenzionati nel territorio indicato ai fini della gara di appalto, rispetto alle imprese operanti in altri Stati membri.

L’adozione di tali criteri precluderebbe la possibilità dell’attribuzione dell’appalto per quelle imprese che, alla data della pubblicazione del bando di gara, non erano stabilite in Italia o che, in ogni caso, non operavano sul mercato italiano dei servizi di ristorazione mediante una rete di esercizi convenzionati.

Le procedure di gara attuate con le predette regole sono, quindi, a parere della Commissione, in contrasto con i precetti comunitari e, più precisamente, con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, di cui è espressione, in particolare, l’articolo 49 del Trattato CE.

Il concreto pericolo che l’esecuzione di siffatte gare di appalto possa dar luogo alla violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità induce, pertanto, ad aderire alle osservazioni espresse dalla Commissione europea.

Si invitano, quindi, le stazioni appaltanti, in linea di doverosa condotta, a non richiedere per l’avvenire, tra i requisiti per la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte, il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato, che siano già convenzionati con il prestatore.

Le difficoltà tipiche del servizio di ristorazione, legate all’esistenza di convenzioni "attive", potrebbero essere efficacemente risolte con la previsione, nel capitolato di oneri, di una clausola risolutiva dell’aggiudicazione provvisoria, che operi in caso di mancato adempimento all’impegno di sottoscrivere, entro il termine individuato negli atti di gara,  un determinato numero di convenzioni.

Resta inteso che, come condizione per la partecipazione alla gara in sede di preselezione, continueranno a richiedersi gli elementi previsti dalle direttive comunitarie recepite dall’ordinamento giuridico italiano. Tra questi, dovranno comprendersi: il congruo fatturato triennale, specifico del servizio di ristorazione, ottenuto dalla singola ditta o dal singolo raggruppamento temporaneo di imprese, come dimostrazione della capacità economica minima per la partecipazione alla gara (v. articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65); l’elenco dei principali servizi prestati dalle ditte nel proprio paese d’origine e/o nel territorio italiano, negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi; la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati per la prestazione del servizio; la esposizione delle misure adottate per garantirne la qualità. Tali ultime indicazioni, insieme a quelle contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dovranno dimostrare la capacità tecnica dei concorrenti, necessaria alla prestazione del servizio.

La Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo Italiano per il comportamento delle stazioni appaltanti, che, nell’aggiudicazione di gare dirette alla fornitura di buoni pasto, hanno adottato comportamenti in palese violazione dei principi comunitari.

Si rende, perciò, necessario sottolineare che, siccome la reiterazione da parte delle stazioni appaltanti dei descritti comportamenti, già censurati come illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra enunciate, potrebbe comportare la condanna dello Stato Italiano, ai sensi dell’art. 228 del trattato CE, al pagamento delle sanzioni pecuniarie di elevatissimo importo richieste dalla Commissione, tali ipotesi non rimarrebbero prive di conseguenze per i pubblici funzionari che vi hanno dato causa, nei confronti dei quali si dovrebbero adottare i provvedimenti previsti in tema di responsabilità amministrativa per danno all’erario.

Resta fermo, evidentemente, il potere-dovere dello Stato di porre rimedio alla violazione comunitaria, come dispone la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3).

Tutte le stazioni appaltanti sono tenute ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro per le Politiche Comunitarie: Giorgio La Malfa

Circolare in formato .pdf [215 KByte]

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