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Formazione presso Stato extra-UE professioni a struttura particolare e titoli assimilati

11 febbraio 2020

I cittadini europei in possesso di una qualifica conseguita in un Stato extra-UE che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica da parte dell'Autorità italiana, devono - nel solo caso di una professione in ambito sanitario - iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente, entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia.

Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora il professionista non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Per le professioni 'a struttura particolare' (rientranti nell'ex Allegato II della direttiva 2005/36/CE, abrogato dalla nuova direttiva 2013/55/UE), i cittadini europei devono possedere una certificazione dello Stato UE di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo e dell'esperienza conseguita con il livello di qualifica previsto dalla normativa (art. 11, lettera c, punto i della direttiva 2005/36/CE), vale a dire una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale.

È possibile, inoltre, chiedere il riconoscimento anche per i titoli assimilati. Per titolo assimilato si intende ogni titolo di formazione o insieme di titoli rilasciati da un'Autorità competente nello Stato di provenienza che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'UE nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta dal suddetto Stato come di livello equivalente e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio (o prepara all'esercizio) alla professione di cui si chiede il riconoscimento in Italia.

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