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Carta di soggiorno per familiare non UE

2 maggio 2008

Una cittadina italiana residente in Irlanda non riesce ad ottenere il permesso di soggiorno per il marito di nazionalità tanzaniana. L'intervento del SOLVIT facilita la soluzione del caso e il rilascio della carta.

La signora L.B. ha scritto al centro SOLVIT a fine marzo scorso per esporre questo problema: "Nel 2004 ho sposato A.M., un cittadino della Tanzania. Abbiamo vissuto e lavorato dal 2003 al 2005 in Ungheria e poi ci siamo trasferiti in Australia fino al mese di settembre 2007. Siamo tornati in Europa e al momento viviamo in Irlanda. Mio marito è entrato nel paese con un visto da turista in quanto coniuge di cittadino comunitario. Una volta entrati in Irlanda, abbiamo avviato le procedure per chiedere il rilascio della carta di soggiorno (che ha validità per cinque anni). Ma dopo cinque mesi di attesa, durante i quali mio marito non ha potuto nè lavorare nè viaggiare, A.M. ha ricevuto dall'ufficio immigrazione un visto di un anno. Senza che ci venisse spiegata la ragione del mancato rilascio della carta di soggiorno".

Come noto, la libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Richiamata nei Trattati istitutivi,  le modalità di applicazione sono disciplinate dalla direttiva 2004/38/CE. Per quanto riguarda i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, la normativa stabilisce che essi possano beneficiare dello stesso diritto del cittadino che accompagnano.

La direttiva, infatti, riconosce (art. 10) il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro attraverso il rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. La carta ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio.

In Irlanda, il rilascio della carta è soggetto alla dimostrazione da parte del richiedente di aver precedentemente soggiornato in un altro Paese membro dell'UE. L'assenza di questo requisito può comportare il rigetto della richiesta da parte delle autorità irlandesi.

Il centro SOLVIT irlandese ha assunto il caso e ha evidenziato al Dipartimento di Giustizia che il signor A.M. aveva regolarmente soggiornato in Ungheria come dimostravano i visti apposti sul passaporto. Inoltre, i richiedenti avevano prodotto la documentazione rilasciata dalle autorità ungheresi che comprovava il soggiorno e l'esercizio di attività lavorativa da parte del signor A.M. Nonostante questo, il Dipartimento di Giustizia non aveva considerato la documentazione una prova valida per il rilascio della carta di soggiorno.

Dopo l'intervento del centro SOLVIT, il signor A.M. ha presentato la traduzione autenticata dalle autorità consolari della carta ungherese di soggiorno e il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto che il cittadino della Tanzania possedeva i requisiti per ottenere il soggiorno. "Sono stati mesi di preoccupazione e profonda frustrazione - ha raccontato al SOLVIT la signora L.B. - grazie al vostro servizio ora mio marito potrà lavorare e costruire il suo futuro. L'aiuto che il SOLVIT può dare è una risorsa preziosa per tutti coloro che chiedono il riconoscimento dei loro diritti".

Solvit
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