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Assegni familiari, prevale il principio del miglior trattamento

22 luglio 2015

Il diritto alle prestazioni familiari potrebbe creare problemi in sede di applicazione della normativa europea. Marco, residente in Svezia dal 2012 con la sua famiglia, non riusciva a farsi riconoscere il diritto all'assegno familiare dovuto, secondo la normativa svedese, a tutti i bambini residenti nel Paese. Questo perché l'ente previdenziale scandinavo, il Försäkringskassan, riteneva competente l'INPS, dato che Marco era stato assunto in Italia. Grazie all'intervento di SOLVIT ora Marco riceve dall'ente svedese l'assegno familiare per il figlio con effetto retroattivo alla sua nascita nel 2013.

Sono due i regolamenti europei che disciplinano la materia (n. 883/2004 e n. 987/2009) e, in particolare, il caso di soggetti che beneficiano di un cumulo di prestazioni. Marco, assunto in Italia, aveva nell'INPS il suo ente di riferimento, ma la normativa europea stabilisce che, se il Paese ospitante garantisce un trattamento più favorevole dello Stato di provenienza, spetta al primo integrare l'eventuale differenza. Per composizione del nucleo familiare e reddito, Marco non avrebbe diritto ad alcun assegno familiare in Italia, mentre il sistema sociale svedese premia ogni famiglia con bambino. Tuttavia il Försäkringskassan ha ripetutamente rigettato le domande presentate da Marco, sostenendo che l'INPS fosse l'unico ente competente, nonostante suo figlio fosse nato e vivesse in Svezia. "Sto chiedendo da due anni che mi venga riconosciuto questo diritto, ma finora mi è stato negato dalle autorità svedesi", ha scritto Marco esponendo il suo caso al SOLVIT.

Proprio l'intervento del SOLVIT ha finalmente sbloccato la situazione, inducendo l'ente previdenziale scandinavo a riesaminare la questione e a decidere di concedere l'assegno alla famiglia di Marco, con effetto retroattivo al 2013.
 

Solvit
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