Governo italiano
lingua attiva: Italiano (Italia) ITA

Esplora contenuti correlati

Emendamento al Quadro Temporaneo (3 aprile 2020)

La Commissione europea ha adottato il 3 aprile 2020 un emendamento al Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020, che integra le misure già contemplate dal Quadro Temporaneo e dalle norme esistenti in materia di aiuti di Stato. L'emendamento, in particolare, consente agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia.

La Commissione UE ha ritenuto che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE )e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, fosse anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al COVID-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. Ha pertanto stabilito le condizioni alle quali considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione UE ha tenuto conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno.

In particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

  1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al COVID-19: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è previsto un sostegno supplementare per i progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
  2. sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla prima applicazione industriale. Si tratta di prodotti quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
  3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla emergenza epidemiologica da COVID-19: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al COVID-19. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
  4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali: gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di ridurre i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese e di preservare l’occupazione;
  5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: gli Stati membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori.

La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 800mila EUR per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de minimis" (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di EUR) e con altri tipi di aiuti.


Torna all'indice della sezione su "Le misure temporanee per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Torna all'inizio del contenuto