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Aiuto alla ricapitalizzazione delle imprese

Le ricapitalizzazioni hanno lo scopo di garantire che la crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non comporti l'uscita dal mercato delle imprese che erano vitali prima dello scoppio dell'epidemia. Le ricapitalizzazioni non devono pertanto superare minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare oltre a ripristinare la struttura patrimoniale del beneficiario a quella precedente all'epidemia in atto. Il Quadro Temporaneo stabilisce perciò una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Inoltre, gli Stati Membri sono liberi di progettare misure nazionali in linea con obiettivi politici aggiuntivi, come consentire la trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire frodi, evasioni fiscali o elusione fiscale aggressiva.

Condizioni per la ricapitalizzazione delle imprese

  • Condizioni sulla necessità, sull'adeguatezza e sull'entità dell'intervento: l'aiuto alla ricapitalizzazione dovrebbe essere concesso solo se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Deve inoltre essere nell'interesse comune intervenire, ad esempio per evitare le difficoltà sociali e il fallimento del mercato a causa di una significativa perdita di posti di lavoro, l'uscita di un'azienda innovativa o di rilevanza sistemica o il rischio di interrompere un servizio importante. Infine, l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività della società e non dovrebbe andare oltre il ripristino della struttura del capitale del beneficiario prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Condizioni per l'ingresso dello Stato nel capitale delle società e la remunerazione: lo Stato deve essere sufficientemente remunerato per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari ad acquistare le azioni acquistate dallo Stato utilizzando aiuti di Stato per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato.
  • Condizioni relative all'uscita dello Stato dal capitale delle società interessate: i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti a sviluppare una strategia di uscita, in particolare per quanto riguarda le grandi società che hanno ricevuto aiuti di ricapitalizzazione significativi dallo Stato. Se sei anni dopo l'aiuto per la ricapitalizzazione a società quotate in borsa, o fino a sette anni per altre società, l'uscita dello Stato è in dubbio, un piano di ristrutturazione per il beneficiario dovrà essere notificato alla Commissione UE.
  • Condizioni relative alla governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti a divieti di dividendi e riacquisto di azioni. Inoltre, fino a quando non viene riscattato almeno il 75% della ricapitalizzazione, viene applicata una rigorosa limitazione della remunerazione della loro gestione, incluso un divieto di pagamento di bonus. Tali condizioni mirano inoltre a incentivare i beneficiari e i loro proprietari ad acquistare le azioni di proprietà dello Stato non appena la situazione economica lo consenta.
  • Divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizione: per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente dell'aiuto di ricapitalizzazione da parte dello Stato a scapito della concorrenza leale nel mercato unico, non possono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche delle società integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al riscatto di almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è in linea di principio impedito di acquisire una partecipazione superiore a 10 % di concorrenti o altri operatori nella stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.


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