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Aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico

12 ottobre 2010

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 28 NOVEMBRE 2005 RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 86, PAR. 2, DEL TCE AGLI AIUTI DI STATO SOTTO FORMA DI COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CONCESSI A DETERMINATE IMPRESE INCARICATE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (PUBBLICATA SU GUUE L 312/67 DEL 29 NOVEMBRE 2005)

 

DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (PUBBLICATA SU GUUE C 297/4 DEL 29 NOVEMBRE 2005)

 

La disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’UE (già articolo 86 del Trattato CE) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (del 2003).

Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- TFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:

  • l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
  • i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
  • la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;
  • quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere.



Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.

In coerenza con i principi indicati nella sentenza, la Commissione europea ha adottato, nel luglio 2005, il c.d. "pacchetto Monti"  che comprende:

  • la decisione 2005/842/CE della Commissione, riguardante l'applicazione dell'art. 86 paragrafo 2 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale (GUUE L 312 del 29 novembre 2005).
    La decisione specifica le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non vi è obbligo di notifica alla Commissione. La decisione dispensa in particolare dall'obbligo di notifica: le compensazioni di importo annuo inferiore a 30 milioni di Euro concesse ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 100 milioni di Euro; le compensazioni concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d'interesse economico generale; le compensazioni concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole con traffico annuale non superiore a 300mila passeggeri; e le compensazioni concesse ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a un milione di passeggeri per gli aeroporti e a 300mila passeggeri per i porti;
  • La direttiva 2006/11/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GUUE L 318 del 17 novembre 2006) (versione consolidata della direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che, modificando la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, prevede la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico)
  •  la disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (comunicazione 2005/C 297/04), che specifica le condizioni alle quali la Commissione può valutare compatibili le rimanenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non contemplate dalla decisione e che devono pertanto essere notificate. Tali condizioni prevedono l'esistenza di un atto d'incarico contenente una definizione precisa e corretta del servizio d'interesse economico generale, la definizione dei parametri sulla base dei quali viene calcolato l'importo esatto della compensazione, l'assenza di sovracompensazione e le modalità di salvaguardia volte a evitare eventuali sovracompensazioni.


Per saperne di più:
I SIEG nel Trattato sull'Unione Europea

Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 
Applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 312/67 del 29 novembre 2005 [.pdf - 65,7 Kbyte]

Disciplina comunitaria 
Aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 297/4 del 29 novembre 2005 [.pdf - 110 Kbyte]

Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006
Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 318/17 del 17 novembre 2006

Posizione italiana sui Servizi di interesse economico generale
Documento allegato al contributo unitario dello Stato italiano concernente il Piano d'azione in materia di aiuti di Stato [.pdf - 156 Kbyte]

Consultazione della Commissione 
Terminata il 10 settembre 2010, fa seguito alle relazioni triennali inviate da tutti gli Stati membri nel corso del 2009.

Posizione italiana [.pdf - 183 Kbyte]
Il documento individua alcuni degli aspetti problematici delle disposizioni comunitarie emersi dall'attività di coordinamento delle amministrazioni nazionali e regionali svolta dal Dipartimento.

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